Investimenti sbagliati o non adeguati al cliente Featured
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Troppo spesso si sentono notizie relative a investimenti proposti dalla Banca ai propri clienti non adeguati o non dettagliati.
Ed allora che fare? Perdere tutto? Non anzi…la legge italiana e la giustizia garantiscono validi strumenti per reagire a tale grave costume.
E così la banca è sempre responsabile per gli investimenti sbagliati effettuati senza aver ricevuto l’espresso ordine del cliente. E per ottenere il risarcimento, il risparmiatore non è neppure tenuto a dimostrare che vi sia stato quello che in gergo tecnico sia chiamo “nesso causale” fra l’operazione e il danno, ovvero che il danno sia stato effettivamente causato dall’operato della banca.
La Corte di Cassazione ha più volte ribadito come il correntista ha diritto al risarcimento per le operazioni di investimento andate male ed eseguite dalla banca sui suoi risparmi senza un ordine certo. Ma non solo. Il cliente che voglia ottenere la restituzione delle somme perse nel cattivo affare non ha alcun obbligo di dimostrare il nesso causale fra il danno subito e l’attività sbagliata dell’istituto di credito. Al contrario, i giudici hanno sottolineato che, “la banca, gravata dall’onere, non è stata in grado di fornire la prova dell’effettiva conoscenza da parte del cliente delle operazioni di investimento compiute a sua insaputa”.
Ed ancora la Banca sarà responsabile per investimenti non adeguati alla figura contrattuale rivestita dal cliente.
Numerosissime sentenze hanno stabilito che l’intermediario che non informa sulla inclinazione al rischio del cliente, o che non espone al cliente i rischi dell’investimento, o che pone in essere operazioni finanziarie inadeguate, incorre in una forma di responsabilità contrattuale.
La Cassazione ha precisato che la responsabilità dell’intermediario ha natura contrattuale poiché riguarda l’errato adempimento di obblighi scaturenti dal contratto di investimento intercorrente tra le parti.
In tale ottica, precisano i Giudici di Legittimità, secondo le regole dell’onere della prova ex art. 1218 c.c., l’investitore deve dimostrare l’inadempimento contrattuale dell’intermediario e il pregiudizio subito; l’intermediario, invece, deve dimostrare di avere agito rispettando i propri obblighi e con la diligenza dovuta.
Sussiste quindi la responsabilità della Banca per omissione degli obblighi informativi di cui all’art. 21 del T.U.F.
In conclusione quindi la banca deve assicurare periodicamente un flusso di informazioni dal gestore al cliente, affinché questi possa valutare i rischi e le modalità di svolgimento dell’attività realizzata nel suo interesse in forza di una normativa bancaria che specifica e dettaglia l’obbligo del mandatario di rendere edotto il mandante di tutte le vicende connesse all’esecuzione dell’incarico.
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