Usura Bancaria Featured
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L'usura bancaria è disciplinata dall’art. 644 codice che, nel suo complesso, ha completato la disciplina dell'illecito.
Sinteticamente può dirsi che si è di fronte a una fattispecie di usura quando spese, interessi e commissioni chiesti come prestazione in denaro rappresentano un costo totale finanziario estremamente esoso, tenuto conto della categoria e dell'entità della prestazione e delle dinamiche finanziarie del mercato.
L'interesse collettivo al corretto funzionamento dei rapporti di credito
La Corte di cassazione, nel regolare l'usura, ha delineato la tutela concessa dall'ordinamento nella protezione non solo del singolo soggetto, ma anche degli interessi collettivi al corretto funzionamento dei rapporti negoziali inerenti la gestione del credito e la regolare gestione dei mercati.
Nell’esame della fattispecie occorre segnalare l'opera della giurisprudenza che ha assunto una importanza per aver contribuito a chiarire la portata dell'elemento oggettivo della fattispecie di usura.
E così giudici hanno specificato che ai fini della consumazione del reato in esame rilevano la promessa o la dazione non solo di interessi ma anche di ogni altro vantaggio usurario che comporti un profitto illegittimo, di qualsiasi natura, che le banche ricevono e che per il suo valore, da raffrontarsi con la controprestazione, assume carattere usurario (cfr. Cassazione 5683/2013).
Sempre in ordine all’elemento oggettivo, importante è la considerazione riportata nella sentenza n. 18592/2010, in forza della quale può ben essere vittima di usura anche un imprenditore che chieda prestiti e corrisponda interessi usurari per necessità aziendali e non quale singolo individuo.
La giurisprudenza ha, infine, chiarito che la condotta tipica del reato di usura si configura in assenza di comportamenti intimidatori o minacciosi nei confronti dei soggetti passivi, in ciò distinguendosi dall'estorsione (Cass. n. 2988/2008).
I due delitti possono ben concorrere quando la violenza e la minaccia siano assenti al momento della stipula del contratto ma intervengano in un momento successivo per ottenere il pagamento dei vantaggi usurari (Cass. n. 5231/2009).
Circa il superamento del tasso soglia la Corte di Cassazione ha rilevato come “ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., co. 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori.
Infatti il riferimento, contenuto nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, co. 1, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione - tale assunto”.
Per quel che concerne l’elemento soggettivo è interessante sottolineare che per la Corte di Cassazione l'errore di calcolo dell'ammontare di interessi usurari da parte di un istituto di credito integra ipotesi di ignoranza della legge penale e quindi non scusabile.
Quindi non esiste nessuna scusante a favore degli istituti bancari.
Decisiva in materia è stata la sentenza n. 18778/2014, con la quale la Corte affermando che ai fini dell'integrazione dell'elemento materiale di tale fattispecie occorre che il soggetto passivo si trovi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria e che gli interessi, i vantaggi e i compensi pattuiti, risultino sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o altra utilità o all'opera di mediazione, indipendentemente dalla circostanza che gli interessi siano inferiori al tasso soglia usurario fissato dalla legge.
La Corte ha poi sancito che la condizione di difficoltà economica della vittima deve essere individuata in una carenza di liquidità anche solo momentanea, senza che ne sia di ostacolo la sussistenza di una condizione patrimoniale di base nel complesso sana, mentre la condizione di difficoltà finanziaria è quella caratterizzata da una carenza complessiva di beni e risorse che investe, più in generale, l'insieme delle attività patrimoniali del soggetto passivo.
Inoltre, ed è questo il terzo principio affermato, in tema di c.d. usura in concreto le condizioni di difficoltà economica o finanziaria della vittima, che integrano la materialità del reato, vanno tenute distinte dallo stato di bisogno, che ne integra una circostanza aggravante, in quanto rappresentano una situazione meno grave.
I giudici hanno, poi, chiarito, che le condizioni di difficoltà economica o finanziaria della vittima devono essere valorizzate in senso oggettivo e non meramente soggettivo, quindi utilizzando parametri desunti dal mercato e non basandosi sulle valutazioni personali della vittima che, invece, sono opinabili e di difficile verificazione.
Infine, in tema di dolo generico, la sentenza ha specificato come, l'usura in concreto, non comprende solo la volontà di concludere un contratto sinallagmatico con interessi, vantaggi o compensi usurari, ma anche la consapevolezza della condizione di difficoltà economica o finanziaria del soggetto passivo e la sproporzione degli interessi, vantaggi o compensi pattuiti rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità o all'opera di mediazione.
Si tratta, come è evidente, di una sentenza che fa chiarezza circa le possibilità e le modalità con le quali colmare, attraverso l'usura concreta, possibili vuoti di tutela, affidando ai giudici l'arduo compito di mediare tra le pretese degli intermediari e le esigenze di tutela dei clienti.
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