Illegittima segnalazione Centrale Rischi o Protesti Featured
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La Centrale Rischi della Banca d’Italia ha rilevanza per il solo settore del credito (banche e finanziarie). È stata istituita con delibera 16 maggio 1962 dal CICR (Comitato Interministeriale del Credito e del Risparmio, cui sono demandate le funzioni di indirizzo politico e di alta vigilanza in materia di credito e tutela del risparmio) ed è in sostanza un servizio accentrato di informazioni sui rischi bancari svolto dalla Banca d’Italia, che consente agli istituti di credito, attraverso la raccolta di informazioni provenienti dalle banche sui rischi dei propri clienti, di conoscere le eventuali posizioni debitorie che i clienti abbiano verso altre banche.
Da essa si differenziano le Centrali Rischi Private, ossia sistemi informativi gestiti da soggetti privati ai fini della concessione di crediti al consumo o della valutazione dell’affidabilità dei richiedenti e della puntualità nei pagamenti: un esempio è CRIFF.
In Italia i sistemi informativi gestiti da privati si sono sviluppati prima dell’introduzione della normativa sulla protezione dei dati personali, in assenza di regole e di criteri comuni ed in forme diverse. Ciò è avvenuto nell’ambito di associazioni o consorzi di operatori finanziari o di attività o servizi a pagamento svolti su iniziativa di società specializzate, in genere sulla base di accordi o contratti tra i gestori dei sistemi e i privati che vi partecipano.
Le banche sono quindi obbligate a segnalare tutte le posizioni di credito dei propri clienti. Tuttavia per non incorrere nel rischio di fornire "false informazioni" le banche, devono rispettare due obblighi principali pure discendenti dalle dette istruzioni della Banca d'Italia:
1) comunicare dati corretti e completi (importo della rata, esatta indicazione del mese dell'insoluto, esatta indicazione del finanziamento rimasto insoluto e ogni altro elemento utile);
2) valutare la posizione finanziaria del cliente nelle posizioni a "sofferenza, perdita, incaglio".
Per tali ipotesi l’istituto bancario deve verificare non solo la bontà ma è tenuta a compiere una "valutazione" discrezionale. E così la segnalazione della Banca è legittima quando la stessa ha valutato l’intera situazione finanziaria del cliente e il solo mancato pagamento di una rata.
La segnalazione è legittima ad esempio quando, anche se vi sia la previsione di un possibile pagamento del debito segnalato.
La Cassazione ha sancito che le Banche quando segnalano un cliente a sofferenza non devono eseguire una valutazione simile a quella che compiono i tribunali quando verificano se vi sono i presupposti per dichiarare il fallimento di un impresa/imprenditore, perché tale valutazione sarebbe troppo rigorosa. Lo stato di difficoltà in materia bancaria è un termine che va interpretato in maniera più larga rispetto all'insolvenza richiesta per la fallibilità di un impresa. E cioè deve trattarsi di una situazione molto grave, valutata nel suo complesso che fa presumere che ci possa essere un futuro dissesto finanziario, sebbene l'impresa sia ancora nelle condizioni di adempiere ad alcune delle sue obbligazioni pecuniarie. E così sono state ritenute illegittime le segnalazioni effettuate dalle Banche allorquando lo stato di "sofferenza" veniva desunto esclusivamente da una singola esposizione.
Nel caso di illegittima segnalazione il soggetto potrà richiedere il danno esistenziale per essere stato considerato un “cattivo debitore” ma altresì si possono richiedere tutti i danni economici legati alla propria figura professionale ed economica.
E così qualora in forza di una errata segnalazione si sia verificato un effetto a catena di altri istituti il cliente potrà richiedere tutti i danni subiti.
In ordine poi all’entità del risarcimento il Tribunale dovrà considerare la gravità del fatto, la durata della segnalazione e il tipo di attività svolta.
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