La mancata allegazione dei fatti costitutivi nell'opposizione a precetto determina la inammissibilità delle richieste istruttorie. Rigetto opposizione a precetto (Tribunale di Livorno sentenza 828 anno 2016 rep. 1489 anno 2016) Featured
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- Data: 06
La mancata allegazione dei fatti costitutivi nell'opposizione a precetto determina la inammissibilità delle richieste istruttorie. Rigetto opposizione a precetto (Tribunale di Livorno sentenza 828 anno 2016 rep. 1489 anno 2016)
La società finanziaria spa - difesa dall'avv. Carlo Cavalletti - notificava precetto cambiario alla società debitrice la quale presentava opposizione ex art. 615 c.p.c sostenendo che la consegna del titolo era risultato di un comportamento violento e che gli interessi applicati risultavano moratori.
La società finanziaria si difendeva eccependo la inammissibilità della CTU contabile trattandosi di una contestazione del tutto generica in quanto la società opponente si era limitata a riferire come “il tasso applicato sia da usura”.
L'istanza di ammissione di CTU contabile veniva quindi ritenuta del tutto esplorativa.
Altresì il G.I. rilevava come non veniva contestata la sottoscrizione della cambiale ma dedotta la nullità del contratto posto a fondamento per un comportamento estorsivo e minaccioso dei rappresentati legali della finanziaria.
Anche tali contestazioni sono risultate del tutto generiche e inutili riguardo alle richieste formulate da parte opponente in quanto veniva richiesta la nullità e non l'annullabilità che era stata posta a fondamento del contratto.
Rileva ancora il G.I. come parte attrice non ha fornito alcuna prova delle allegazioni così che viene rigettata la opposizione a precetto e confermata la somma dovuta oltre alla condanna delle spese legali così come da dispositivo.
Si specifica peraltro che parte attrice opponente aveva presentato denuncia-querela presso la Procura della Repubblica cui seguiva archiviazione a favore della finanziaria.
La società finanziaria si difendeva eccependo la inammissibilità della CTU contabile trattandosi di una contestazione del tutto generica in quanto la società opponente si era limitata a riferire come “il tasso applicato sia da usura”.
L'istanza di ammissione di CTU contabile veniva quindi ritenuta del tutto esplorativa.
Altresì il G.I. rilevava come non veniva contestata la sottoscrizione della cambiale ma dedotta la nullità del contratto posto a fondamento per un comportamento estorsivo e minaccioso dei rappresentati legali della finanziaria.
Anche tali contestazioni sono risultate del tutto generiche e inutili riguardo alle richieste formulate da parte opponente in quanto veniva richiesta la nullità e non l'annullabilità che era stata posta a fondamento del contratto.
Rileva ancora il G.I. come parte attrice non ha fornito alcuna prova delle allegazioni così che viene rigettata la opposizione a precetto e confermata la somma dovuta oltre alla condanna delle spese legali così come da dispositivo.
Si specifica peraltro che parte attrice opponente aveva presentato denuncia-querela presso la Procura della Repubblica cui seguiva archiviazione a favore della finanziaria.
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