Contratto bancario nullo se firmato solo dal cliente (Cassazione Civile - sezione I - n. 5919/2016 del 24.3.2016) Featured
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- Data: 07 Ottobre
Come è noto, la disciplina dei contratti bancari e finanziari prevede la necessità di forma scritta del contratto a pena di nullità (art. 117 T.U.B. e art 23 T.U.F.) e trattasi di nullità che può essere fatta valere solo dal cliente se ritenuta a suo vantaggio (art. 127 T.U.B. e art 23 T.U.F.).
Le conseguenze non sono prive di rilievo: in caso mancanza di forma scritta del contratto, il cliente bancario potrà agire per far dichiarare la nullità degli interessi ultralegali, delle commissioni e spese addebitatigli in costanza di rapporto, con effetti restitutori in proprio favore ; del pari l’investitore finanziario potrà far valere la nullità del contratto quadro privo di forma scritta e conseguentemente far dichiarare la nullità di tutti gli ordini di investimento esecutivi di quello che si siano rivelati per lui sfavorevoli, con effetti restitutori e/o risarcitori a proprio vantaggio.
Prima di tale sentenza la giurisprudenza di merito aveva ritenuto che, in presenza di contratto sottoscritto dal solo cliente, la previsione di forma scritta ad substantiam fosse comunque raggiunta qualora il documento rechi la dicitura “un esemplare del presente contratto ci è stato da voi consegnato” ritenendo che con tale dicitura si potesse supplire alla mancanza della sottoscrizione.
La Corte statuisce che la sottoscrizione da parte del cliente della dicitura "prendiamo atto che una copia del presente contratto ci viene rilasciata debitamente sottoscritta da soggetti abilitati a rappresentarvi" sposta la verifica del requisito della forma scritta ad substantiam sul piano della prova, ove trova applicazione la disposizione dettata dal codice civile che consente di supplire alla mancanza dell'atto scritto nel solo caso previsto dall'art. 2725 cc, comma 2, che richiama l'art. 2724., n. 3, ossia nell'ipotesi in cui il contraente abbia perso senza sua colpa il documento che gli forniva la prova del contratto.
Sempre la Corte riferisce non si può parlare di "perdita", ai sensi l'art. 2724 c.c., nel caso della consegna del documento alla controparte contrattuale che contiene la propria sottoscrizione e quindi non può attribuirsi valore confessorio alla dichiarazione del cliente di aver ricevuto copia del contratto sottoscritto dai rappresentanti della banca, né potrebbe ammettersi eventualmente una prova testimoniale sul punto, ai fini della prova della sussistenza nella fattispecie del requisito della forma scritta del contratto richiesto ai sensi di legge.
Quanto poi alla questione se la validità del contratto privo della firma della banca possa essere ricollegata alla produzione in giudizio da parte di quest’ultima del medesimo documento ovvero a comportamenti concludenti posti in essere dalla stessa banca e documentati per iscritto (es. produzione in giudizio di contabili, ordini di esecuzione, estratti conto ecc.) da cui si evidenzierebbe la volontà di quest’ultima di avvalersi del contratto, la Corte, rileva che l’eventuale produzione in giudizio del contratto firmato dall’altra parte non può che avere effetti contrattuali perfezionativi ex nunc e non ex tunc. D'altro canto, aggiunge la Corte, far discendere la validità dell'ordine di acquisto dal perfezionamento soltanto successivo del "contratto quadro" non è pensabile, stante il principio dell'inammissibilità della convalida del contratto nullo.
Circa il comportamento tenuto dalle parti in costanza di contratto con una sola firma, la Suprema Corte afferma che, in generale, nei contratti soggetti alla forma scritta ad substantiam, il criterio ermeneutico della valutazione del comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla stipulazione del contratto stesso, non può evidenziare una formazione del consenso al di fuori dello scritto medesimo. La forma scritta, quando è richiesta ad substantiam, è insomma elemento importante o meglio decisivo del contratto, nel senso che il documento deve essere l'evoluzione formale e diretta della volontà delle parti di concludere un determinato contratto avente una data causa, un dato oggetto e determinate pattuizioni, sicchè occorre che il documento sia stato creato al fine specifico di manifestare per iscritto la volontà delle parti diretta alla conclusione del contratto.
Afferma quindi la Corte che l’eventuale documentazione depositata dalla banca (contabili, attestati di seguito, estratti conto) non determina i caratteri della "estrinsecazione diretta della volontà contrattuale", trattandosi piuttosto di documentazione predisposta e consegnata in esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto il cui perfezionamento si intende dimostrare e, cioè, da comportamenti attuativi di esso e, in definitiva, di comportamenti concludenti che, per definizione, non possono validamente dar luogo alla stipulazione di un contratto formale.
Avv. Carlo Cavalletti Patrocinante in Cassazione
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