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Nullità dell'anatocismo se non pattuito per iscritto. (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 9140 del 19.05.2020 Featured

Nullità dell'anatocismo se non pattuito [..]

  • Data:10 Ottobre

 

La pronuncia interviene in tema di anatocismo bancario affermando un importante principio.

In particolare sancisce l'illegittimità dell'anatocismo per il periodo post 2000 e relativamente ai conti aperti prima dello stesso anno tranne nei casi in cui vi sia stata una pattuizione per iscritto.

Fino all'intervento della Corte, nelle controversie in materia di anatocismo, gli istituti di credito sostenevano la legittimità delle clausole in virtù della comunicazione data ai correntisti.

A tal fine veniva ritenuta sufficiente la pubblicazione dell’adeguamento alla delibera CICR nella Gazzetta Ufficiale al 30/06/2000.

Lo strumento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale rappresentava, quindi, lo strumento usato dagli istituti di credito nei Tribunali per giustificare l'illegittimo addebito di interessi anatocistici.

La pronuncia in commento scardina tale meccanismo.

Nello specifico si evidenziava che la delibera CICR 2000 è stata emanata in un contesto normativo che è subito mutato. Infatti, a seguito dell'emanazione delle delibera, pochi mesi dopo, la Corte Costituzionale è intervenuta dichiarando l'illegittimità dell’art. 25 D.lgs 342/99 nella parte in cui validava la piena legittimità delle clausole anatocistiche.

Sulla base di quanto sopra il meccanismo di legittimazione delle clausole è divenuto inoperante.

La Suprema Corte, in sostanza, ha ritenuto che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non fosse sufficiente a legittimare l'anatocismo ma occorreva una nuova pattuizione tra le parti interessate.

Pertanto, nel caso in cui le parti non avessero provveduto a sottoscrivere un nuovo contratto, pur in presenza della delibera CICR del 2000, le clausole in materia di anatocismo sarebbero risultate illegittime e nulle.

Commento dell'Avv. Carlo Cavalletti

(abilitato alla difesa dinanzi alla Corte di Cassazione)

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